Ministero Ambiente, linee guida gestione stoccaggio rifiuti e antincendio
23 Marzo 2018Gas radon: i piani regionali e i livelli limite di concentrazione
9 Maggio 2018Entro il 31 maggio 2018 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2017 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.
La compilazione e la trasmissione della dichiarazione poteva essere effettuata a partire dal 1 marzo 2014 e avviene tramite la piattaforma web dedicata.
Il soggetto che è tenuto a presentare la dichiarazione può essere persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell’apparecchiatura e degli impianti.
Gli autoriparatori non debbono presentare la dichiarazione in relazione al possesso e all’utilizzo delle stazioni di ricarica degli impianti di aria condizionata dei veicoli in quanto si tratta di apparecchiature mobili e non fisse.
Sono, invece, obbligati alla presentazione i soggetti che detengono impianti di condizionamento e/o raffreddamento che contengono almeno 3kg di gas fluorurati.
Il DPR 43/2012 (art.2 comma 2) stabilisce che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.”
L’ effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (per esempio prendere la decisione di accensione e spegnimento);
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (per esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
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