Corso di sicurezza per il lavoratore
Aggiornamento quinquennale


Il Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori dipendenti fornisce una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti mediante l’Accordo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato il 21 Dicembre 2011. Il Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un DL (Datore di Lavoro) pubblico/privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione. Tutti i lavoratori devono essere formati con percorsi formativi modulati in base ai 3 differenti livelli di rischi in funzione dei codici ATECO. I corsi di sicurezza per lavoratori sono divisi in due moduli:
- Formazione generale La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, a prescindere dalla classe di rischio, e deve presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
- Formazione specifica La formazione specifica, che deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella generale, deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. I lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. I neo-assunti o i già assunti che non abbiano effettuato alcun tipo di formazione, devono provvedere entro 60 giorni dalla data di assunzione.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Sei un nuovo cliente Cima Group? Scarica il modulo di iscrizione con lo sconto!
Sono un nuovo cliente Cima Group
Riferimento normativo
RIF. D.LGS 81/08 e Accordo Stato Regioni Province autonome
“Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Al lavoratore è equiparato: il socio lavorante, di cooperativa o di società, anche di fatto, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento…”
L’aggiornamento quinquennale deve essere preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento.