Il Corso per addetto al primo soccorso è rivolto al lavoratore incaricato dal Datore di Lavoro di attuare le misure di primo soccorso e gestione dell’emergenza.
L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i.
Il personale individuato e formalmente designato e incaricato dovrà conoscere le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, individuando una squadra addetta alle emergenze di pronto soccorso. A seconda della tipologia, dimensione e settore dell’azienda ci saranno uno o più addetti al primo soccorso. Le aziende vengono classificate in tre gruppi:
Riferimento normativo
DM 388/03:
Il Datore di Lavoro deve assicurarsi che almeno un addetto al primo soccorso sia sempre presente sul luogo di lavoro, designando e poi nominando il lavoratore.
Gli addetti al primo soccorso devono essere formati in ottemperanza all’obbligo prescritto dagli artt. 37 e 45 del D.Lgs 81/08 e, ai sensi del DM 388/03, con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
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