Il corso per addetti ai lavoratori in ambienti confinati fornisce una formazione per lavoratori che devono svolgere la propria attività in uno spazio confinato, cioè un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo, come per esempio la mancanza di ossigeno, gas o vapori tossici, incendi o esplosioni. Il percorso formativo dura 8 ore e comprende una parte teorica e una parte pratica;
Il D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il corso spazi confinati fornisce un valido contributo alla formazione di chi lavora in tali ambienti, come indicato dagli artt. 37 e 66 del D.lgs. 81/08 e dal DPR 177/2011.
Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Spazi Confinati della durata di 4 ore.
Riferimento normativo
Ambiente confinato: DPR 177//2011 e Art.66 D.lgs 81/08
“Per ambiente/spazio confinato si intende un’area di lavoro non destinata allo stanziamento dei lavoratori, caratterizzata da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave e mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.
Un ambiente assimilabile a: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
Dispositivo di Protezione Individuale: così come definito dal D.Lgs 81/08 art.74
“Si intende per DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
Dispositivo di Protezione individuale di III categoria:
“sono quelli che assicurano il massimo livello di protezione per i lavoratori e hanno lo scopo di preservarne la salute contro i gravi danni derivanti dalla mansione specifica svolta nel luogo di lavoro.”
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