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1 Dicembre 2015PROMOZIONI IN CORSO!!!
3 Marzo 2016[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Energie Rinnovabili FER
La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo, il D.lgs. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevede, per la qualificazione delle imprese operanti nell’ambito dell’installazione e della manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (in seguito FER), obblighi professionali e di formazione ulterori rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale per gli installatori dei più tradizionali impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, etc..).
Essendo materia inerente il tema “energia”, in base riforma del Titolo V della costituzione, questa tipologia di formazione è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs n. 28/2011, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati.
Le diverse regioni stanno via via delineando i loro standard di riferimento.
Qui di seguito alcune indicazioni generali:
Quali aziende sono interessate?
Le imprese iscritte in Camera di Commercio alle lettere:
(A) IMPIANTI ELETTRICI e/o
(C) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Imprese che, già abilitate ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90) per l’attività su impianti tradizionali, già operano o intendono operare su impianti energetici alimentati da Fonti Rinnovabili (FER).
A chi si rivolge?
Responsabile Tecnico delle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da Fonti Rinnovabili
Per quale tipologia di impianti?
I seguenti impianti energetici alimentati da fonti energie rinnovabili:
‐ stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse
‐ sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici
‐ sistemi solari termici
‐ sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS
Cosa è necessario fare?
Il responsabile tecnico nominato prima dell’ agosto 2013:
‐ deve frequentare un corso di aggiornamento della durata di 16 ore entro il 1 agosto 2016; senza questo riconoscimento non potrà più rilasciare la dichiarazione di conformità per impianti FER.
Il Responsabile Tecnico nominato a partire da agosto 2013:
‐ se in possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a e b comma 1, art. 4 D.M. 37/08) dovranno effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore
‐ se in possesso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, o quattro anni alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere c e d comma 1, art. 4 D.M. 37/08) dovranno effettuare un corso formativo di 80 ore
Corso Base di 80 ore
Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:
‐ 20 ore per il modulo comune;
‐ 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
Secondo il seguente schema:
La frequenza del corso è obbligatoria all’80%.
Al termine del percorso, previo esame con apposita Commissione Regionale, l’ente formativo rilascia un attestato di competenza per la tipologia scelta: tale attestato, trasmesso alla Camera di Commercio, consentirà la registrazione dell’avvenuta formazione e quindi la conferma dell’abilitazione.
Corso Aggiornamento di 16 ore
L’aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. F dell’allegato 4 al D.lgs. n. 28/2011. Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1° agosto 2013.
La durata minima dell’aggiornamento deve essere pari a 16 ore.
La frequenza del corso è obbligatoria al 100% e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.
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