Lavoro digitalizzato, rischi per la sicurezza nel 2025, relazione Eu-Osha
11 Dicembre 2018Emissioni in atmosfera e Bilancio di massa
2 Febbraio 2019Il 9 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto F-GAS: il DPR 146 del 16 novembre 2018.
Il presente decreto disciplina le modalita’ di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorita’ competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all’articolo 9, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008;
e) stabilisce le modalita’ di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicita’ notizia delle informazioni sulle attivita’ disciplinate dal presente decreto, nonche’ la trasparenza delle attivita’ medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche’ alle attivita’ di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
i) disciplina l’etichettatura delle apparecchiature di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio 2019 e abroga il precedente D.P.R. 43/2012.