Approvata la norma ISO 45001 sui SGSL
8 Febbraio 2018Dichiarazione F-gas Maggio 2018 (dati riferiti all’anno 2017)
30 Marzo 2018Pubblicato dal Ministero dell’Ambiente con circolare del 15 marzo 2018 un documento con indicazioni pratiche per la riduzione dei rischi nello stoccaggio, la riduzione del rischio incendio. Dei criteri operativi per la gestione degli stoccaggi per i quali il Ministero “prega dare la massima diffusione a tutte le strutture territoriali di competenza in grado di eseguire controlli”.
Le aree di approfondimento trattate sono state individuate da Autorità ed enti di controllo tenendo conto degli eventi che recentemente hanno interessato le aree di stoccaggio, in particolar modo i numerosi incendi.
Dopo aver analizzato il contesto autorizzativo, autorizzazione integrata ambientale art. 208 del D.lgs. 152/06 o procedura semplificata art. 216 del d.lgs. 152/06, adempimenti per attività allegato I al D.P.R. 151/2011, le garanzie finanziarie, il documento affronta la prevenzione del rischio incendio.
“L’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione”.
Piano gestione emergenza anche per rischi chimici e biologici, misure organizzative formazione, monitoraggio e controllo, manutenzione per la gestione delle emergenze, analisi del tipo di rifiuto coinvolto, vie di fuga. Quindi differenziazione delle aree di stoccaggio, ventilazioni e temperature, tempistica:
“Lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all’infinito non può che ingenerare rischi di:
- abbandono del cumulo rifiuti per aumento nel tempo dei costi di smaltimento non coperti dagli introiti del primo ritiro;
- aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l’integrità del contenitore”.
Al punto 5 le prescrizioni per gli atti autorizzativi ovvero i requisiti tecnici e organizzativi obbligatori e che possono differenziarsi in base al rifiuto trattato. L’ubicazione degli impianti e l’organizzazione generale, protezione ambientale e impianti tecnologici dai dispositivi antincendio alla produzione di acqua per i servizi. 6, le modalità di gestione, il direttore tecnico e tutte le sue prerogative. “In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120“.
Controlli: Ispra e Arpa controllano impianti soggetti ad Aia. Per impianti fuori AIA viene richiamato il fondamentale coordinamento tra tutte le autorità coinvolte: Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia municipale e provinciale.
Info: linee guida gestione operativa stoccaggi e prevenzione rischi