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13 Dicembre 2016Sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 30 novembre l’obbligo, per le società sportive dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori automatici, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini praticanti un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.
L’articolo 48, comma 18, del d.l. 17 ottobre 2016 ha prorogato al 2 gennaio 2017 l’obbligo, per le società sportive dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori automatici al fine di salvaguardare la salute dei cittadini praticanti un’attività sportiva non agonistica o amatoriale. Tale obbligo, in assenza della proroga, sarebbe entrato in vigore il 30 novembre 2016 (Cfr. D.M. 19 luglio 2016, in G.U. n. 187 del 11 agosto 2016).
Sul tema è recentemente intervenuto il Ministero della Salute che, con nota del 15 novembre 2016, Prot. 11308, ha chiarito che la predetta sospensione, sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse all’evento sismico [NdF: ma che centra!!!!!] che ha colpito, nel mese di agosto, le regioni centrali del nostro Paese – e più precisamente dall’esigenza di assicurare, nei Comuni interessati dal terremoto, il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici – produce effetti su tutto il territorio nazionale.
Tale conclusione è, infatti, imposta, oltre che dalla chiara lettera della disposizione che fa riferimento, solo nell’incipit al terremoto, dalla necessità di garantire una uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, di un obbligo giuridico, quale è quello della dotazione e dell’impiego, da parte delle società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, dalla cui violazione possono discendere responsabilità di natura penale con riferimento agli eventi (morte o lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico.
Si ricorda che sono considerate società e associazioni sportive dilettantistiche quelle che indicano nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e assumono una delle seguenti forme:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
L’obbligo non si applica invece alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
La necessità di dotarsi di defibrillatore, disposta dall’articolo 5 del decreto 24 aprile 2013, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”, è invece già in vigore per le società sportive professionistiche.