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DPI e DPC: cosa sono e cosa li differenzia

Scritto da Francesco Pontoglio il 10/02/2026

DPI e DPC: cosa sono e cosa li differenzia

DPI e DPC, ovvero dispositivi di protezione individuale e dispositivi di protezione collettiva, sono degli strumenti regolamentati dal D.Lgs. 81/08, essenziali per garantire la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. Spesso in ambito di sicurezza sul lavoro si sentono nominare i DPI, mentre i DPC sono meno conosciuti, ma hanno comunque una grande importanza, specialmente per alcuni lavoratori e alcune mansioni.

Comprendere le differenze tra DPI e DPC, in quali situazioni utilizzarli e quali sono le gerarchie è fondamentale per i datori di lavoro e per gli operatori, poiché consente di minimizzare i rischi e ottimizzare la protezione.

Vediamo quali sono le differenze tra queste due tipologie di dispositivi e i relativi obblighi per il datore di lavoro e le altre figure legate alla sicurezza.


DPI e DPC: cosa sono

DPI e DPC sono dispositivi fondamentali per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Prima di descrivere le differenze e fornire alcuni esempi delle due tipologie di strumento, vediamo la definizione generale di dispositivi di protezione.

Quando si parla di dispositivi di protezione ci si riferisce agli strumenti e alle attrezzature utilizzati per ridurre quanto più possibile i rischi all’interno dell’ambiente di lavoro e garantire la sicurezza dei lavoratori. La principale differenza tra DPI e DPC (Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi di Protezione Collettiva) sta nel numero di individui che questo sono destinati a proteggere.

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) sono pensati e progettati con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità di un singolo operatore. Vengono indossati per difendersi dai rischi non eliminabili in altri modi (ad esempio attraverso i DPC).

Gli esempi più comuni includono:

  • Caschi di protezione
  • Guanti e scarpe antinfortunistiche
  • Imbracature anticaduta
  • Mascherine antipolvere
  • Occhiali protettivi
  • Guanti protettivi
  • Cuffie antirumore
  • Tute protettive
  • Gilet ad alta visibilità
  • Moschettoni
  • Ecc.

I DPI si dividono in tre categorie, in base ai rischi che vanno a coprire, ovvero categoria I per rischi lievi e categoria II e III per rischi maggiori, con marcature CE e certificazioni obbligatorie. La loro presenza deve essere sempre garantita in base ai rischi presenti all’interno dell’ambiente di lavoro ed è richiesta una formazione specifica per la loro manutenzione e il corretto utilizzo.

I DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva), invece, sono strumenti che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza di più persone operanti in una determinata area di lavoro. I principali esempi di DPC includono:

  • Parapetti fissi o provvisori
  • Reti di sicurezza
  • Porte tagliafuoco
  • Cappe di aspirazione per fumi e vapori
  • Rilevatori di incendio
  • Sistemi di ricambio dell’aria (ventilazione e aspirazione)
  • Segnaletica di sicurezza
  • Schermature contro il rumore
  • Ponteggi
  • Sistemi di sterilizzazione
  • Ecc.

Le normative assegnano una priorità assoluta ai DPC. Inoltre, a differenza dei DPI, questi non hanno una specifica normativa di riferimento e, per questo motivo, non è possibile applicare su di essi il marchio CE.


DPI e DPC: la priorità di utilizzo

Secondo la normativa italiana in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero secondo il Decreto Legislativo 81/08, esiste una chiara gerarchia di utilizzo tra DPI e DPC. In particolare, i dispositivi di protezione collettiva devono sempre essere privilegiati come prima scelta, poiché intervengono direttamente sull’origine del rischio e proteggono più lavoratori simultaneamente indipendentemente dal loro comportamento individuale.

Solo in presenza di pericoli non eliminabili e dopo aver valutato l’idoneità dei DPC è necessario ricorrere ai DPI come misura aggiuntiva (extrema ratio) per la tutela dei singoli lavoratori.

Questo è stabilito dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce chiaramente il principio di priorità dei DPC rispetto ai DPI, e dall’art. 75, che stabilisce, invece, che i DPI devono essere utilizzato solamente nel caso in cui i rischi non attraverso i DPC o altri metodi e procedimenti.

L’unica eccezione è stabilita dall’art. 111 e riguarda le i lavori in quota. In alcune situazioni specifiche è possibile sostituire le misure di protezione collettiva con quelle di protezione individuale.


DPI e DPC: gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, in qualità di figura responsabile della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e di garantire la sicurezza dei propri lavoratori, identificando i pericoli presenti e privilegiando l’adozione di DPC idonei per eliminare i rischi stessi.

Nel caso in cui i rischi non possano essere coperti in modo efficace, dovrà fornire ai lavoratori dei DPI adeguati al tipo di attività e al livello di esposizione, garantendo prodotti con marcatura CE e una manutenzione periodica. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire una formazione e informazione adeguata sull’uso corretto dei DPI, verificandone l’impiego effettivo e documentando nel DVR tutte le azioni messe in atto per adempiere agli obblighi normativi.


DPI e DPC: conclusioni

Conoscere a fondo i rischi presenti nella propria struttura e agire di conseguenza per ridurli, anche attraverso l’utilizzo di DPI e DPC, è una delle attività cruciali per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Comprendere al meglio le differenze tra questi dispositivi di protezione e fornirli ai propri dipendenti permetterà loro di lavorare in totale sicurezza, riducendo al minimo gli infortuni e le malattie sul lavoro.

Se hai bisogno di consulenza per l’utilizzo dei DPI e dei DPC e vuoi evitare sanzioni, affidati a Cima Service. Ti forniremo tutti i dispositivi necessari e la formazione per i tuoi dipendenti. Contattaci per una consulenza.



Francesco Pontoglio

Autore: Francesco Pontoglio | Cima Group nasce dall’unione di Cima S.r.l. e Cima Service S.r.l. per offrire ai propri clienti sicurezza a 360°.

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